Riferimenti legali per l’accessibilità digitale
In Italia, l’accessibilità digitale è regolata da diverse normative, sia nazionali che europee, che stabiliscono obblighi e standard per garantire la fruibilità dei contenuti digitali a tutte le persone, comprese le persone con disabilità.
Italia
Legislazione e normative di riferimento per l’accessibilità digitale in Italia
Legislazione:
- Legge 4/2004 “Legge Stanca”;
- Direttiva Europea 2016/2102 “WAD – Web Accessibility Directive” (Recepita in Italia con il D.Lgs. 106/2018).
- Direttiva Europea 2019/882 “EAA – European Accessibility Act” (Recepita in Italia con il D.Lgs. 82/2022.);
- Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82 “Attuazione della direttiva UE 2019/882 (EAA) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.”
Norme e indicazioni tecniche:
- Linee Guida AgID sull’Accessibilità ICT;
- UNI CEI EN 301549 “Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT” (N.B. in caso di aggiornamento della norma tecnica armonizzata EN 301 549, i riferimenti tecnici delle Linee Guida sono automaticamente aggiornati in maniera corrispondente);
- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
➔ Legge Stanca.
Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”
📌 Principali punti di interesse:
- 01) Impone l’obbligo di accessibilità per i siti web e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e altri soggetti con determinate caratteristiche che forniscono servizi di pubblica utilità o che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni;
- 02) Impone l’obbligo di accessibilità per i siti web e i servizi digitali dei soggetti giuridici che offrono servizi al pubblico con un fatturato medio superiore ai 500 milioni di euro;
Trascrizione dell Art. 3 (Soggetti erogatori) che identifica i soggetti interessati:
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
1-bis. La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a ((cinquecento)) milioni di euro.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.
- 03) Definisce i principi generali, i requisiti tecnici e le metodologie di verifica per garantire l’accessibilità;
- 04) Impone la pubblicazione periodica della Dichiarazione di accessibilità e ne indica le caratteristiche;
- 05) Richiede la presenza di un meccanismo di Feedback per consentire a chiunque la notifica di eventuali difetti ai soggetti erogatori;
- 06) Stabilisce un sistema di monitoraggio e sanzioni gestito da AgID, al quale rivolgersi in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni.
📌 Legge Stanca e la sua storia, approfondimenti ulteriori:
- 01) La Legge Stanca è stata modificata dal D.Lgs. 106/2018 per adeguarsi alla direttiva europea 2016/2102.
I principali cambiamenti introdotti sono:- Ampliamento del campo di applicazione per gli strumenti ( da “siti internet” e “sistemi informatici” estesi anche alle applicazioni mobili);
- Ampliamento del campo di applicazione per i soggetti interessati;
- Adozione degli standard europei: si affida alla Commissione Europea il compito di definire standard tecnici di accessibilità;
- Obbligo di pubblicare una Dichiarazione di accessibilità;
- Obbligo di fornire un Meccanismo di feedback o procedura di segnalazione;
- Obblighi di monitoraggio e sanzioni (art. 9 comma 1-bis);
- Richiesta la definizione di una Procedura di attuazione.
- 02) La legge Stanca è stata ulteriormente modificata dal D.Lgs. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”.
Il principale cambiamento introdotto è:- ampliamento degli obblighi di accessibilità digitale anche ai privati, introducendo il requisito del fatturato medio superiore a cinquecento (500) milioni di euro per soggetti giuridici che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili.
➔ European Accessibility Act (EAA).
DIRETTIVA (UE) 2019/882 “sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”
📌 Principali punti di interesse:
- 01) Impone che una serie di prodotti e servizi destinati ai consumatori, comprese le esperienze digitali come i siti web di e-commerce e le applicazioni mobili, siano accessibili alle persone con disabilità.;
- 02) Si applica a qualsiasi organizzazione che svolga attività commerciali nell’Unione Europea, con alcune deroghe per le microimprese;
- 03) Stabilisce che prodotti e servizi devono essere progettati e sviluppati per essere accessibili a tutti, fornendo indicazioni ed esempi negli allegati 1 e 2, dove IN SINTESI viene suggerito di rispettare questi principi:
- Compatibilità con tecnologie assistive;
- Facilità di navigazione, comprensione e interazione;
- Alternative testuale per contenuti visivi o audio;
- Colori e contrasto adeguati;
- Comandi tattili, vocali o alternativi.
- 04) La direttiva quindi stabilisce dei requisiti generali di accessibilità per prodotti e servizi, ma non specifica una norma tecnica obbligatoria.
Piuttosto, lascia agli Stati membri il compito di definire le modalità di attuazione.
📌European Accessibility Act, approfondimenti ulteriori:
- 01) L'”EAA” non menziona direttamente la EN 301 549, però questa norma è già un riferimento tecnico europeo riconosciuto per l’accessibilità delle tecnologie ICT.
È stata sviluppata dal CEN, CENELEC e ETSI su richiesta della Commissione Europea ed è utilizzata:- Per l’accessibilità della Pubblica Amministrazione;
- In sinergia con le WCAG 2.1. per la conformità a standard internazionali
- 02) Rispetto alla Legge Stanca, l’EAA copre un campo di applicazione più ampio.
Infatti non riguarda solo i servizi digitali, ma include e-commerce, bancomat, trasporti e dispositivi elettronici;
- 03) Inoltre, rispetto al Decreto Semplificazioni 2020 che prevede l’obbligo solo per aziende con fatturato > 500 milioni di euro, l’EAA estende l’obbligo per tutte le aziende che forniscono prodotti e servizi coperti dalla direttiva, senza limiti di fatturato. (esistono alcune deroghe per le microimprese).
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