Normative: accessibilità digitale in sintesi

Riferimenti legali per l’accessibilità digitale

In Italia, l’accessibilità digitale è regolata da diverse normative, sia nazionali che europee, che stabiliscono obblighi e standard per garantire la fruibilità dei contenuti digitali a tutte le persone, comprese le persone con disabilità.


Italia

Legislazione e normative di riferimento per l’accessibilità digitale in Italia

Legislazione:

Norme e indicazioni tecniche:


Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”

📌 Principali punti di interesse:
  • 01) Impone l’obbligo di accessibilità per i siti web e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e altri soggetti con determinate caratteristiche che forniscono servizi di pubblica utilità o che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni;

  • 02) Impone l’obbligo di accessibilità per i siti web e i servizi digitali dei soggetti giuridici che offrono servizi al pubblico con un fatturato medio superiore ai 500 milioni di euro;

Trascrizione dell Art. 3 (Soggetti erogatori) che identifica i soggetti interessati:

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

1-bis. La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a ((cinquecento)) milioni di euro.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.


  • 03) Definisce i principi generali, i requisiti tecnici e le metodologie di verifica per garantire l’accessibilità;


  • 05) Richiede la presenza di un meccanismo di Feedback per consentire a chiunque la notifica di eventuali difetti ai soggetti erogatori;

  • 06) Stabilisce un sistema di monitoraggio e sanzioni gestito da AgID, al quale rivolgersi in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni.


📌 Legge Stanca e la sua storia, approfondimenti ulteriori:
  • 01) La Legge Stanca è stata modificata dal D.Lgs. 106/2018 per adeguarsi alla direttiva europea 2016/2102.
    I principali cambiamenti introdotti sono:
    • Ampliamento del campo di applicazione per gli strumenti ( da “siti internet” e “sistemi informatici” estesi anche alle applicazioni mobili);
    • Ampliamento del campo di applicazione per i soggetti interessati;
    • Adozione degli standard europei: si affida alla Commissione Europea il compito di definire standard tecnici di accessibilità;
    • Obbligo di pubblicare una Dichiarazione di accessibilità;
    • Obbligo di fornire un Meccanismo di feedback o procedura di segnalazione;
    • Obblighi di monitoraggio e sanzioni (art. 9 comma 1-bis);
    • Richiesta la definizione di una Procedura di attuazione.

  • 02) La legge Stanca è stata ulteriormente modificata dal D.Lgs. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”.
    Il principale cambiamento introdotto è:
    • ampliamento degli obblighi di accessibilità digitale anche ai privati, introducendo il requisito del fatturato medio superiore a cinquecento (500) milioni di euro per soggetti giuridici che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili.


DIRETTIVA (UE) 2019/882 “sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”

📌 Principali punti di interesse:
  • 01) Impone che una serie di prodotti e servizi destinati ai consumatori, comprese le esperienze digitali come i siti web di e-commerce e le applicazioni mobili, siano accessibili alle persone con disabilità.;

  • 02) Si applica a qualsiasi organizzazione che svolga attività commerciali nell’Unione Europea, con alcune deroghe per le microimprese;

  • 03) Stabilisce che prodotti e servizi devono essere progettati e sviluppati per essere accessibili a tutti, fornendo indicazioni ed esempi negli allegati 1 e 2, dove IN SINTESI viene suggerito di rispettare questi principi:
    • Compatibilità con tecnologie assistive;
    • Facilità di navigazione, comprensione e interazione;
    • Alternative testuale per contenuti visivi o audio;
    • Colori e contrasto adeguati;
    • Comandi tattili, vocali o alternativi.

  • 04) La direttiva quindi stabilisce dei requisiti generali di accessibilità per prodotti e servizi, ma non specifica una norma tecnica obbligatoria.
    Piuttosto, lascia agli Stati membri il compito di definire le modalità di attuazione.

📌European Accessibility Act, approfondimenti ulteriori:
  • 01) L'”EAA” non menziona direttamente la EN 301 549, però questa norma è già un riferimento tecnico europeo riconosciuto per l’accessibilità delle tecnologie ICT.
    È stata sviluppata dal CEN, CENELEC e ETSI su richiesta della Commissione Europea ed è utilizzata:
    • Per l’accessibilità della Pubblica Amministrazione;
    • In sinergia con le WCAG 2.1. per la conformità a standard internazionali

  • 02) Rispetto alla Legge Stanca, l’EAA copre un campo di applicazione più ampio.
    Infatti non riguarda solo i servizi digitali, ma include e-commerce, bancomat, trasporti e dispositivi elettronici;

  • 03) Inoltre, rispetto al Decreto Semplificazioni 2020 che prevede l’obbligo solo per aziende con fatturato > 500 milioni di euro, l’EAA estende l’obbligo per tutte le aziende che forniscono prodotti e servizi coperti dalla direttiva, senza limiti di fatturato. (esistono alcune deroghe per le microimprese).

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